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Statuto di Living APS

Statuto di Living APS

Costituzione e scopi
Art. 1
È costituita con sede a Bologna in via dei Felicini n. 1/2 un’associazione di promozione sociale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., nonché ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 che assume la denominazione di “Living APS”.
Art 2
L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente statuto. L’associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro.
Art. 3
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
In particolare, i fini istituzionali dell’associazione sono:
• Lo Sviluppo e diffusione di attività per il tempo libero, ricreative, formative, di incontro e di scambio di conoscenze, valori ed esperienze come momento di educazione e formazione e crescita culturale ed umana, di partecipazione attiva e spontanea; ciò si realizza attraverso la promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, arte, letteratura, fotografia, spettacolo, lingue e culture straniere, animazione, musica e di attività culturali in tutte le sue forme ed espressioni; le attività educative, ludico ricreative e motorie, laboratori e seminari nonché formazione extra scolastica e di inclusione sociale a supporto delle famiglie, dei bambini, dei giovani, dei diversamente abili, degli anziani, dei disagiati ed emarginati e della società in genere nonché cittadini di ogni genere ed età; le attività di sviluppo sensoriale, cognitivo ed emotivo per stimolare emozioni positive, l'intelligenza emotiva, per migliorare il rapporto con il mondo;
• lo Sviluppo, l’organizzazione e la promozione di attività di aggregazione sociale al fine di stimolare la coesione sociale, la crescita civile e culturale, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione sociale favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona; le attività di formazione, specializzazione e di aggiornamento professionale in tutti i settori del lavoro, del sociale e del mondo sportivo e del benessere; la promozione di programmi turistici e culturali, che facciano riferimento a tutte le espressioni artistiche e di tradizioni popolari nelle forme più idonee;
• Facilitare il raggiungimento di uno stato di completo benessere fisico, mentale e ambientale/sociale e questo si realizza attraverso l’attività di sensibilizzazione, informazione e educazione volte ad incoraggiare un equilibrato stile di vita in tutte le sue forme e l’equilibrio ottimale tra il piano biologico, il piano psichico ed il piano sociale dell'individuo durante tutto il percorso di vita;
• Gli interventi e prestazioni di rieducazione e riabilitazione psico fisica sia a livello sanitario sia sociale e focalizzate su obiettivi plurimi e programmati in maniera ordinata; le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sui progressi e sulle proposte della medicina convenzionale e non come anche su terapie e pratiche olistiche per la prevenzione e cura di condizioni di sofferenza dell’organismo;
• Promozione della cultura e della pratica di attività motoria per tutti quale elemento essenziale per migliorare l’armonia tra il corpo e la mente e supportare il corretto funzionamento dell’organismo realizzabile attraverso:
o La promozione e organizzazione di attività psico motorie di consapevolezza corporea per favorire la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive. Tali attività saranno svolte a corpo libero o con ausilio di piccoli attrezzi o utilizzando macchinari specifici;
o la promozione e organizzazione di attività psico motorie con finalità ricreative, formative, di consapevolezza corporea e coordinamento per il raggiungimento di uno stato di benessere fisico, mentale e ambientale/sociale; la promozione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche nei vari settori (sia riconosciute dal CONI che non riconosciute);
• Supporto adeguato ai propri associati e agli associati delle eventuali associazioni nazionali a cui è affiliata;
• Incubazione e divulgazione di idee e nuovi progetti e ciò si realizza:
o incentivando occasioni di co-progettazione, studio e di sviluppo del lavoro di squadra;
o attraverso l’esposizione e la vendita temporanea ed occasionale di opere artistiche e oggetti artigianali al fine di promuovere la creatività ed accrescere la consapevolezza dell’importanza della innovazione e della connessione in quanto competenze chiave per lo sviluppo personale, sociale ed economico.
Inoltre, per lo svolgimento delle finalità l’Associazione può effettuare:
• somministrazione di bevande e alimenti ai soci e ai loro familiari presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici; somministrazione di bevande e alimenti al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni per il periodo di svolgimento delle stesse nei locali o negli spazi dove le manifestazioni si svolgono; distribuzione e vendita di materiale promozionale e di comunicazione direttamente connesso alle attività dell’associazione o delle altre organizzazioni affiliate.
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato,all’associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del quattordicesimo (14) anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal diciottesimo (18) anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
 indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
 dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del legale rappresentante dell’associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Art.6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri del circolo, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo.
Art.7
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.
Art. 8
I soci sono tenuti:
1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Ogni socio può esaminare i libri sociali.
Art. 9
Il socio cessa di far parte dell’associazione:
a) per dimissioni;
b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c) per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
e) per radiazione;
f) per decesso.
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
a) avvertimento;
b) ammonizione;
c) diffida;
d) sospensione a tempo limitato;
e) radiazione
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite:
1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.
Art. 11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Art. 12
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13
Sono organi dell’associazione:
o l’Assemblea dei soci;
o il Consiglio Direttivo;
o il Presidente;
ASSEMBLEA
Art. 14
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la partecipazione anche attraverso audio conferenza oltre alla possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.
La seconda convocazione dovrà essere fissata oltre 24 ore dalla data della prima convocazione ai sensi dell’art. 2369 del Codice Civile.
Art. 15
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea ordinaria e straordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Art. 16
L'assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all’elezione del terzo probiviro.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 17
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 18
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Art. 20
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Art. 22
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario Amministrativo, e può fissare le responsabilità di altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).
È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente almeno 2 volte l’anno ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta la maggioranza dei membri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal VicePresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26
La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.
Art. 27
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, come previsto dal D.lgs. n. 117/2017.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 28
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 29
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio direttivo.

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